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Legge di Bilancio 2025, tagli per 8 mila posti e risorse insufficienti per il nuovo contratto (SCHEDA)

5.660 docenti in meno nel 2025 e 2.174 Ata in meno nel 2026. Nella nostra scheda tutte le misure previste per la scuola.

La manovra di bilancio per il 2025 non dà risposte per docenti e Ata sia in termini di stabilità che di stipendi adeguati.

Se, da un lato, il taglio dei posti per il personale ATA previsto per il 2025 è stato posticipato al 2026, frutto anche delle iniziative di mobilitazione e dello sciopero dello scorso 29 novembre, dall’altro resta aperto il capitolo docenti e il tema delle retribuzioni.

La manovra prevede, infatti, una riduzione di 5.660 cattedre per il personale docente per il 2025/26, una scelta inaccettabile e in netto contrasto con le esigenze del sistema scolastico. Il calo delle nascite dovrebbe essere un’opportunità e non una penalizzazione. Ridurre il numero degli alunni per classe per una didattica di qualità dovrebbe rappresentare una delle priorità per il Governo. È una delle raccomandazioni dell’Europa.

Sul fronte delle retribuzioni, le misure restano inadeguate. È necessario un intervento sostanziale per il rinnovo contrattuale 2022/24, al fine di recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. Accantonare i fondi per il rinnovo del prossimo triennio contrattuale non risolve il problema di migliaia di persone, che oggi subiscono il divario tra l’aumento del costo della vita, anche dei beni primari, e gli stipendi insufficienti.

La Federazione Uil Scuola Rua aveva proposto anche la detassazione degli aumenti contrattuali, oltre a estrapolare la scuola dai vincoli di bilancio istituendo dei capitoli di spesa in cui far confluire le risorse destinate agli aumenti retributivi. Nulla di tutto ciò è avvenuto.

Gli stipendi del personale, tra i più bassi in Europa, devono essere adeguati a restituire dignità economica e sociale a chi ogni giorno fa funzionare le scuole.

Minime risposte sul tema precariato – 2000 assunzioni sul sostegno – che non risolvono quella che è la vera piaga della scuola statale: i precari a scuola sono circa 250.000.

Servono investimenti per trasformare tutti i posti dall’organico di fatto in organico di diritto per poi stabilizzare anche coloro che, con dedizione e professionalità, sostengono il sistema scuola.

La scuola italiana ha bisogno di interventi concreti e non di palliativi. Stabilità, retribuzioni, e qualità del lavoro. Bisogna ripartire da qui.

LEGGE DI BILANCIO 2025 – LA NOSTRA SCHEDA

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Auguri di Natale
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D’Aprile: “Il Ministro dell’istruzione annuncia una possibile soluzione per il taglio dei 2.714 posti Ata, ma resta l’allarme per i docenti”

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Una delle rivendicazioni principali poste alla base dello sciopero e delle mobilitazioni di questi mesi.

pprendiamo dagli organi di stampa che il ministro Valditara ha annunciato di aver individuato una possibile soluzione per il taglio degli organici del personale ATA. La UIL Scuola accoglie con attenzione questa notizia. Si tratta di una delle principali rivendicazioni poste alla base delle mobilitazioni sindacali messe in campo nelle ultime settimane, afferma il Segretario generale Giuseppe D’Aprile.

Lo sciopero generale del 29 novembre e le manifestazioni organizzate su tutto il territorio nazionale – sottolinea il Segretario – hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione su una questione fondamentale per il funzionamento delle scuole.

Ricordiamo, però, che il problema non è ancora risolto – rimarca D’Aprile – e la ‘questione tagli’ resta comunque aperta. Nella bozza della Legge di Bilancio 2025 è prevista inoltre una riduzione di 5.660 cattedre per il personale docente, una scelta che consideriamo inaccettabile e in netto contrasto con le esigenze reali del sistema scolastico.

Il calo delle nascite deve servire non per ridurre l’organico ma per diminuire il numero degli alunni per classe. Si tratta di una scelta necessaria – se davvero si vuole sostenere il nostro sistema di istruzione – che avrebbe ricadute sicuramente positive sulla qualità della didattica, conclude D’Aprile.

Concorso docenti PNRR 2: ecco chi può presentare domanda, numeri e posti divisi per regione (SCHEDA E TABELLE)

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Domande dall’11 al 30 dicembre. Nella nostre schede che trovate in fondo all’articolo, i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze e dello svolgimento delle prove, le riserve dei posti e molto altro.

CONCORSO DOCENTI PNRR 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.


CONTRIBUTO DI SEGRETERIA

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.
Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema  Pago In Rete”.


REQUISITI

Infanzia e primaria

Posti comuni

  • Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda

oppure

  • Diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali

Posto di sostegno: specializzazione per il relativo ordine di scuola

Scuola di I e II grado

Posto comune

Si accede con uno dei seguenti titoli che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda

  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso (conseguita anche a seguito del completamento del nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l’anno accademico 2023/24 – 30 o 60 CFU/CFA – entro i termini di presentazione della domanda);
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (escluso l’anno in corso);
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59);
  • ITP: abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso oppure diploma di scuola secondaria di accesso alla specifica classe di concorso.

Partecipano con riserva:

Gli aspiranti che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano iscritti al nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l’anno accademico 2023/24 e non abbiano ancora conseguito i 30 CFU primo periodo per l’accesso al concorso e gli aspiranti che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano iscritti ad un percorso da 30 CFU/CFA (allegato 2) o 60 CFU/CFA dell’anno accademico 2023/24.
Il termine ultimo per acquisire il titolo e sciogliere la riserva è il 30 giugno 2025.
Il mancato conseguimento entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria

Posto di sostegno: specializzazione per il relativo ordine di scuola.

Concorso docenti PNRR 2 – Allegati:

La nostra posizione sugli idonei dei concorsi già espletati

La nostra posizione sugli idonei dei concorsi già espletati 2


SCHEDA UIL SCUOLA CONCORSO PNRR 2 INFANZIA E PRIMARIA

 SCHEDA UIL SCUOLA CONCORSO PNRR 2 PRIMO E SECONDO GRADO

 BANDO INFANZIA E PRIMARIA BANDO PRIMO E SECONDO GRADO PRIMO E SECONDO GRADO –

NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO A PRIMO E SECONDO GRADO

– NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO B PRIMO E SECONDO GRADO

– NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO 1 PRIMO E SECONDO GRADO

– NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO 1 B PRIMO E SECONDO GRADO

– NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO 2 INFANZIA E PRIMARIA

– NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO A INFANZIA E PRIMARIA

– NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO B INFANZIA E PRIMARIA

– NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO 1 INFANZIA E PRIMARIA

– NUMERO POSTI DIVISI PER REGIONE ALLEGATO 2

Bombardieri, sulla scuola servono interventi concreti, a partire da stipendi, anche la UilscuolaImperia ha dato il proprio contributo.

La scuola italiana vive un momento di estrema difficoltà, con stipendi tra i più bassi d’Europa: un insegnante percepisce in media 1.600 euro netti al mese, mentre un collaboratore scolastico appena 1.100 euro. Dati su cui riflettere, che ci collocano agli ultimi posti in Europa e testimoniano una scarsa attenzione verso chi ogni giorno contribuisce a costruire il futuro del nostro Paese. La scuola richiede interventi concreti e immediati, a partire dall’aumento delle retribuzioni”. È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, nell’intervento conclusivo del Consiglio nazionale della Uil Scuola Rua, svoltosi a Riccione.

La manovra economica attuale lascia aperte troppe questioni: dai tagli inaccettabili al personale alle mancate risposte sulla perdita del 16% del potere d’acquisto degli stipendi, un problema che va affrontato con urgenza. Servono risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto e la detassazione degli aumenti contrattuali.

Il riconoscimento economico – ha proseguito Bombardieri – deve andare di pari passo con quello sociale. È inaccettabile che il nostro Paese registri uno dei livelli più bassi al mondo per lo status sociale del personale della scuola, un dato che alimenta un clima di scarsa considerazione e, in alcuni casi, induce persino ad aggressioni nei loro confronti”.

“La scuola – ha concluso Bombardieri – deve uscire dal patto di stabilità, va collocata fuori dai vincoli di bilancio ed essere considerata non come fonte di risparmio bensì di investimento, altrimenti si pregiudicano inevitabilmente le sorti delle nuove generazioni e, quindi, del Paese”.

Violenza sulle donne, D’Aprile: una ferita per il Paese, serve un impegno quotidiano

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La scuola può e deve rappresentare uno strumento per combattere il fenomeno.

La violenza sulle donne è una questione che va affrontata tutti i giorni. È una ferita profonda nella nostra società e si manifesta in diverse forme e in molti modi:
fisici, psicologici, economici, religiosi, ideologici, attraverso atteggiamenti possessivi e denigratori. Sul lavoro e negli spazi pubblici, con conseguenze sul benessere fisico e mentale.

In Italia – ricorda il Segretario della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile – i numeri sono drammatici: nel 2024 sono già stati registrati 104 femminicidi e una donna su tre ha subito violenza almeno una volta nella vita.

Un tema di questa importanza non può limitarsi a una sola occasione simbolica: deve rappresentare un impegno quotidiano. Si tratta di un fenomeno ampio e traversale, che sta raggiungendo dimensioni preoccupanti. Riguarda tutti, indistintamente. È una questione che va affrontata tutti i giorni.

La scuola può e deve rappresentare uno strumento per combattere il fenomeno della violenza sulle donne. È un luogo di socialità e uguaglianza sociale e ha un ruolo fondamentale nel processo di emancipazione sociale e culturale del Paese. E’ per questo che, attraverso la prevenzione e l’informazione, è in grado di infondere tra gli adolescenti valori quali la legalità e il rispetto dell’altro.

Attraverso la prevenzione, l’informazione e l’educazione, la scuola può trasmettere ai giovani quei valori che rappresentano le fondamenta per costruire una società in cui la violenza non trovi spazio, conclude D’Aprile.

https://www.swisstransfer.com/d/3c63e0ec-6415-4d24-95c6-734c6ca5022c

CSPI e valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e di I grado. Il voto…

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La componente del CSPI, della Federazione UIL Scuola RUA ha unitamente espresso voto contrario al parere relativo allo “Schema di ordinanza concernente la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, come novellato dalla legge 1° ottobre 2024, n. 15.

Durante l’incontro, la componente UIL scuola Rua ha messo in evidenza soprattutto due criticità del provvedimento in esame:

– I‘aggravio, senza alcun riconoscimento, del lavoro culturale e didattico nonché burocratico-amministrativo a cui i docenti sono sottoposti ormai in maniera continua da norme che si susseguono a distanza di pochi anni e, nel caso di questo provvedimento, che si applicano ad anno scolastico ormai iniziato;

– la carenza, a livello politico, di una discussione approfondita e seria sul tema della valutazione e con i giusti tempi, soprattutto per una fascia d’età molto delicata come quella degli alunni della scuola primaria e di I grado.

Continuiamo a ritenere che anche con questi provvedimenti si stia perdendo di vista l’obiettivo principale della scuola statale che è, invece quello di stimolare interessi, curiosità, amore per la materia per formare menti libere e capaci di pensare in modo critico, al di là della valutazione.

Nel link il parere del CSPI espresso a maggioranza.

La componente del CSPI, della Federazione UIL Scuola RUA ha unitamente espresso voto contrario al parere relativo allo “Schema di ordinanza concernente la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, come novellato dalla legge 1° ottobre 2024, n. 15.

Durante l’incontro, la componente UIL scuola Rua ha messo in evidenza soprattutto due criticità del provvedimento in esame:

– I‘aggravio, senza alcun riconoscimento, del lavoro culturale e didattico nonché burocratico-amministrativo a cui i docenti sono sottoposti ormai in maniera continua da norme che si susseguono a distanza di pochi anni e, nel caso di questo provvedimento, che si applicano ad anno scolastico ormai iniziato;

– la carenza, a livello politico, di una discussione approfondita e seria sul tema della valutazione e con i giusti tempi, soprattutto per una fascia d’età molto delicata come quella degli alunni della scuola primaria e di I grado.

Continuiamo a ritenere che anche con questi provvedimenti si stia perdendo di vista l’obiettivo principale della scuola statale che è, invece quello di stimolare interessi, curiosità, amore per la materia per formare menti libere e capaci di pensare in modo critico, al di là della valutazione.

Nel link il parere del CSPI espresso a maggioranza.

Bonus Natale 100 euro: tra i requisiti non c’è più il coniuge fiscalmente a carico

Bonus Natale 100 euro: tra i requisiti non c’è più il coniuge fiscalmente a carico

Il Decreto-Legge n. 167/2024, entrato in vigore il 14 novembre, contiene delle modifiche sui requisiti per ottenere il bonus Natale 100 euro una tantum.

l Decreto-Legge n. 167/2024, entrato in vigore il 14 novembre, contiene delle modifiche sui requisiti per ottenere il bonus Natale 100 euro una tantum. La procedura prevede pochi e semplici passaggi e sarà disponibile fino alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre.

L’art. 2, comma 1 del nuovo decreto:
– consente l’accesso al bonus anche in assenza del coniuge fiscalmente a carico.
– specifica che il bonus non spetta se il coniuge ne è beneficiario

Restano invariate le altre condizioni richieste per l’accesso al bonus:
– avere un reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28mila euro (riferito esclusivamente al richiedente).
– l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve superare le detrazioni per lavoro dipendente, come previsto dall’art. 13, comma 1 del Tuir.

Per ricevere il bonus è quindi sufficiente avere almeno un figlio a carico. Nel caso di coniugi entrambi in possesso dei requisiti, il bonus può essere richiesto da uno solo dei due. In questi casi è comunque obbligatorio indicare nella domanda il codice fiscale del coniuge o del convivente.

Resta fermo che possono fare richiesta del Bonus anche i Supplenti brevi e saltuari del comparto Scuola. Tuttavia, l’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata all’avvenuta registrazione del contratto nel sistema NoiPA e alla presenza di un cedolino per la mensilità stessa. In caso contrario sarà possibile beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi 2024 da presentarsi nell’anno 2025.

Si ricorda che il personale può presentare online la richiesta tramite NoiPA, accedendo alla propria Area Personale. La procedura prevede pochi e semplici passaggi e sarà disponibile fino alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre.
• Accedere al menu Servizi;
• Selezionare la voce Stipendiali;
• Cliccare sul pulsante Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale) e seguire la procedura indicata.

SCUOLE ITALIANE IN INGHILTERRA, TAJANI ACCOGLIE IL NOSTRO APPELLO:

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“IL BLOCCO SUI PERMESSI DI LAVORO VA RISOLTO, VA GARANTITA CONTINUITÀ DIDATTICA”

Scuole italiane in Inghilterra, Tajani accoglie il nostro appello: “Il blocco sui permessi di lavoro va risolto, va garantita continuità didattica”

A seguito della denuncia della UIL Scuola Rua, a sostegno dei nostri corsi di italiano in Inghilterra, il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Tajani si muove per armonizzare le regole e i periodi dei nostri docenti all’estero garantendo una adeguata continuità nel loro insegnamento.

“I contatti con il Ministro Tajani sono iniziati a gennaio a seguito della nostra lettera inviata alla Farnesina in cui evidenziavamo il rischio di perdere posti di ruolo per il personale delle scuole italiane nel regno unito – commenta il Segretario generale D’Aprile .

Dopo questo primo passo, che ci auguriamo abbia gli effetti sperati– afferma il Segretario – ora è ancora più importante garantire la continuità del servizio scolastico in tutte le istituzioni scolastiche e culturali all’estero e in particolare nelle prestigiose scuole dell’Unione Europea, dove la rappresentanza della nostra scuola svolge una funzione educativa essenziale a sostegno dei valori europei.
Siamo convinti che solo al tavolo contrattuale per la Sequenza Estero, relativa alla mobilità professionale del nostro personale scolastico all’estero, possano essere definite soluzioni idonee ed eque per i periodi di servizio all’estero, garantendo un futuro anche a quello che è il cuore della formazione e dell’educazione in Europa, conclude.

[Qui il testo della lettera inviata a gennaio: https://uilscuola.it/la-denuncia-nel-2024-smantellati-i-corsi-di-lingua-italiana-in-inghilterra/]

ACCESSO TFA IX CICLO SOSTEGNO, CONFERMATA LA NOSTRA POSIZIONE: I 24 CFU NON RAPPRESENTANO REQUISITO DI ISCRIZIONE (FAQ MUR)

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Come sostenuto dalla Uil Scuola Rua viene chiarito che per la scuola secondaria i 24 CFU non sono necessari per l’accesso al TFA IX ciclo sostegno.  Di seguito le FAQ del MUR.

1) Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?

I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.


2) I candidati che accedono al concorso in base al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 (riservatari 3 anni su 5) nel caso in cui non rientrino nei posti previsti dalla riserva del 35% hanno diritto ad essere inseriti nuovamente nel concorso per accedere alle prove scritte e orali?

I candidati che non rientrino nella riserva possono accedere alle prove “comuni” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte. (in analogia con quanto previsto dall’art. 2, comma 08, del decreto-legge 22/2020, convertito dalla legge 41/2020 nonché dall’art. 4, comma 3-bis del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92).


3) Per l’ammissione al concorso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 per accedere al concorso a cattedra è necessario possedere oltre alla laurea l’abilitazione. Nel decreto è prevista la possibilità di essere ammessi al concorso, fino al 31/12/2024 anche con il possesso dei 24 CFU purché conseguiti entro il 31/10/202 I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IX Ciclo del sostegno?

No (cfr. art. 14 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19).


4) Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo valido anche per l’accesso al IX ciclo sostegno?

Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.


5) Gli anni di insegnamento dichiarati come titoli di accesso per il concorso (3 anni su 5 o 3 anni su 10) devono essere considerati anche come titoli valutabili ai fini della graduatoria? La tabella A del decreto interministeriale del 29 marzo 2024 n. 549 stabilisce che il titolo di studio utilizzato per l’accesso non può essere valutato come titolo valutabile, il servizio è da considerare in analogia?

La tabella A è stata predisposta per la graduatoria relativa alla riserva dei posti. Per quanto riguarda la graduatoria generale, la valutazione dei titoli avviene ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011.


6) Ai sensi della nota MUR 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le ore di ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicata anche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto. Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si deve intendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore?

La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno – in occasione delle risposte fornite alla S.V. con nota del 9 giugno 2023, prot. 10328 – il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’a.a. 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019.


7) In merito all’art. 2, comma 1 Decreto Ministeriale 583 del 29 marzo 2024 – relativo all’accesso diretto al corso dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 (i cosiddetti “riservatari 3 su 5”) – si chiedono i seguenti chiarimenti:

a) I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?

Sì, corretto.

b) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?

Sì, corretto.

c) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?

Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b).

d) Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”?

I candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.

e) Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive?

La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2).

f) Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024?

Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.