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PERSONALE ATA DECRETO IMMISSIONI IN RUOLO: PROCEDURE SU ISTANZE ONLINE DISPONIBILI DAL 7 AGOSTO

E’ stata pubblicata la nota MIM n° 46755 del 2 agosto 2023 unitamente al decreto ministeriale n. 150 del 28 luglio 2023 concernente le immissioni in ruolo del personale ATA.

Autorizzazioni complessive
Per le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) il contingente autorizzato è pari a 10.913 unità.
Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

DSGA
Contingente autorizzato: 938
Le immissioni autorizzate pari a 938 posti, non potranno essere effettuate causa assenza di aspiranti nelle graduatorie di merito. Tale contingente potrà essere utilizzato nelle future procedure concorsuali finalizzate al reclutamento nel medesimo profilo. Ricordiamo altresì che dette disponibilità non potranno essere utilizzate per procedure assunzionali relative ad altri profili professionali.

Restanti profili Personale ATA c.d. “24 mesi” (unica fase dal 7 agosto)
Contingente autorizzato: 9.975

–  A decorrere dal 7 Agosto 2023 saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l’apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

Ricordiamo che:

– la mancata presentazione dell’istanza comporterà la conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

 Volontà di rinuncia: è espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina. Ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, perderà definitivamente il diritto alla nomina.

NB: All’apertura di ogni turno di convocazione, i candidati riceveranno, direttamente dal sistema informatico, un avviso tramite mail.

RINUNCE O MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma, ovvero la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda e l’assegnazione eventuale della sede, oppure la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione di ufficio per la stipula di un contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie permanenti ATA, equivalgono a rinuncia. Inoltre tutti rientranti nelle casistiche elencate perderanno la possibilità di stipulare rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti “24 mesi” nell’anno scolastico in corso.

Quanto alle conseguenze, ne deriva che:

–        L’aspirante rinunciatario potrà essere convocato, per lo stesso anno scolastico, solo dalle graduatorie d’istituto.

–        La rinuncia alla proposta di assunzione determinerebbe la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti anche per l’anno scolastico successivo. Tale sanzione non può essere applicata nell’anno scolastico successivo perché le graduatorie permanenti hanno validità annuale (cfr. 7 comma 1, Punto A), 1), del D..M. 430/2000).

Tutti gli aspiranti dovranno monitorare costantemente il sito dell’ambito territoriale di riferimento (ex provveditorato) al fine di prendere visione delle ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell’istanza. Di seguito il decreto, la nota e i relativi allegati.

D’APRILE, UIL SCUOLA RUA: “È IL RIGORE DELLE SCUOLE STATALI CHE DEVE ENTRARE ANCHE NELLE SCUOLE PARITARIE. NON IL CONTRARIO”.

L’azione di trasparenza iniziata dal Ministro Valditara riguardo ai diplomi facili e alle ispezioni in atto deve rientrare nel rigore che ci si aspetta dalle nostre scuole e dai percorsi di studio.
Decidere di cambiare le situazioni più controverse – commenta il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile – ci trova d’accordo e ha tutto il nostro supporto.

Un anno fa, nel mandato congressuale – ricorda D’Aprile – abbiamo ribadito la ferma opposizione all’azione di quanti speculano sul personale della scuola per far loro ottenere titoli da conseguire all’estero e da utilizzare in Italia.

Decidere però di inviare gli ispettori (pochi invero) solo in alcune regioni e dare una connotazione territoriale a quello che potrebbe essere un malcostume con radici in tante province italiane – precisa D’Aprile – rischia di non centrare pienamente l’obiettivo.

Per coerenza – rilancia D’Aprile – si dovrebbero anche programmare dei momenti di verifica sulle modalità di reclutamento che vengono fatte in alcune scuole paritarie che fanno parte a tutti gli effetti del nostro sistema di istruzione nazionale.

Rigore nei criteri reso ancor più necessario dalla previsione (contenuta nella legge di conversione del Decreto PA bis) di poter acquisire l’abilitazione all’insegnamento con un servizio prestato sia negli istituti statali che in quelli paritari (per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, di cui uno almeno nella classe di concorso per la quale si sceglie di abilitarsi).

È il rigore delle scuole statali che deve entrare anche nelle scuole paritarie – osserva D’Aprile – non il contrario.
Rafforzare le prime significa indicare la rotta da seguire alle seconde.

DIRIGENTI: FIRMATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO

Registrato dagli organi di Controllo (MEF e Funzione Pubblica)  il contratto integrativo garantisce non solo la certificazione  ma anche l’aggiornamento del cedolino stipendiale del 23 settembre prossimo, in applicazione delle fasce nazionali dall’anno scolastico 23-24. 

Sicuramente l’ipotesi prima e la sottoscrizione oggi del CCNI, “avvicina” l’armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici alle altre dirigenze dello stato.

Il passaggio dai Contratti Integrative Regionali ad un Contratto Nazionale garantirà il medesimo stipendio, in base alla fascia di appartenenza dell’istituto, in tutta Italia.

I vantaggi dell’approvazione del CCNI dirigenza, non sono solo di ordine retributivo, ma anche di tempi certi nella futura approvazione da parte degli organi di controllo, senza attendere in alcuni casi anni, con una conoscenza esatta della pesatura della scuola  e di maggiore stabilità retributiva negli anni .

Ma ulteriori aggiustamenti dovranno essere apportati sia ai criteri utilizzati per il calcolo ,sia alla capienza del numero delle istituzioni scolastiche, nella fascia. La clausola di salvaguardia garantisce la retribuzione percepita, per  le scuole che  registrano eventuali decurtazioni della retribuzione di posizione parte variabile.

La Uil Scuola Rua  ha ribadito la necessità di consolidare e stabilizzare il Fondo per la continuità della retribuzione anche negli anni futuri.

L’aggiornamento dello stipendio al 23 settembre per 5 mila dirigenti scolastici con permanenza di sede, dovrà essere esteso, con la stessa tempestività, anche agli altri 3 mila, compresi i prossimi neo ammessi in ruolo.

Nel link il CCNI, il foglio di calcolo per conoscere il punteggio, la fascia e la quota fissa e variabile di posizione.

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… l’Unione Italiana del Lavoro attesta che essa vuole vivere e vivrà, libera da qualunque tutela di partito o suggestione di governo, al servizio soltanto della classe lavoratrice , unico modello della vita dell’organizzazione.

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Dallo Statuto dell’UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
Roma, 15 marzo 1950

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